IL C/C CONDOMINIALE E’ PIGNORABILE DAI CREDITORI.

Con la sentenza del 27 maggio 2014 il Tribunale di Milano consolida l’orientamento per cui ritiene pignorabile il conto corrente condominiale, superando, nel merito, il principio della parziarietà dell’obbligazione affermato dalle Sezioni Unite con la Sentenza 9148/2008.
In particolare, il Giudice ha richiamato il comma 7 dell’ articolo 1129 cod. civ., laddove dispone l’obbligo dell’amministratore “…far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio”.
Dalla affermato obbligatorietà del conto corrente condominiale, il Giudice Milanese fa derivare il principio per il quale le somme che vi affluiscono costituiscono patrimonio proprio del condominio.
Ciò vuol dire che i contributi erogati dai singoli condomini che confluiscono nel conto “condominiale” si confondono con le altre somme già ivi esistenti andando perciò ad integrare quel saldo che è ad immediata disposizione del correntista.
Ne consegue, quindi che: “Il pignoramento del saldo di conto corrente condominiale da parte del creditore è volto a soddisfare in via esecutiva la sola obbligazione per l’intero”.